• Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Oulx (TO)

  • Tel. +39 0122 831 255

www.assioulx.it
Risposte illuminanti a domande frequenti
FAQ

Le risposte alle tue domande

Alla Reale Mutua di Oulx sappiamo quanto sia importante ricevere una risposta in tempi rapidi ed è per questo motivo che abbiamo inserito in questa pagina le domande più ricorrenti e le relative risposte.

Se hai richieste più specifiche puoi chiamarci al numero 0122 831255 oppure scriverci una email o, se ti trovi da queste parti, puoi passare a trovarci in ufficio in corso Torino 10 a Oulx.

www.assioulx.it
01.
Domande di carattere generico

Generali

Se non hai la possibilità di passare in Agenzia o di chiamare, è sufficiente collegarsi alla pagina dei CONTATTI e compilare il modulo inserendo i tuoi dati e il motivo della tua richiesta. Puoi fare la stessa cosa compilando il modulo che compare cliccando nei tre punti presenti nella barra in alto a destra. Verrai ricontattato negli orari che ci indicherai nel caso in cui occorrano specifici dati che preferiamo non richiedere tramite il sito.

Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda le polizze vita unit linked e index linked, ai sensi della circolare Isvap n. 317 del 15/12/1998, non è consentito il rilascio di preventivi.

Se il contratto è “con tacito rinnovo” devi inviare una lettera raccomandata nei tempi indicati nelle condizioni generali di assicurazione (se hai smarrito il documento puoi metterti in contatto e te ne forniremo una copia).

Ti ricordiamo che per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è sufficiente l’invio a mezzo fax.

Trovi tutte le informazioni (indirizzo, numeri di telefono e fax) nella pagina CONTATTI

In caso di sinistro occorre inviare la denuncia (ossia la descrizione dell’evento e dei danni, circostanze di luogo e di tempo, eventuali testimonianze, Autorità intervenute).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e tutto ciò che si riferisce al sinistro stesso.

Torna su
02.
sinistri e altre questioni

Circolazione

La formula bonus/malus prevede che, al momento della stipulazione della polizza RC Auto, venga assegnata una classe di merito in base alla quale è calcolato il premio da pagare.

Reale Mutua prevede 38 classi di merito per le autovetture: dalla 1N, la migliore, alla 18, la peggiore; 20 classi di merito per gli altri tipi di veicoli: dalla 1, la migliore, alla 20, la peggiore. L’attribuzione della classe di merito avviene sulla base di regole prestabilite, riportate in dettaglio nelle condizioni di assicurazione.

In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se nel corso dell’annualità non sono stati pagati sinistri o non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone. Al contrario, se sono stati pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, la classe di merito sarà maggiorata secondo regole evolutive riportate nelle specifiche tabelle all’interno delle condizioni di assicurazione.

È da sottolineare che il contraente può, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito, rimborsare, all’atto del rinnovo della polizza, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultima annualità.

In proposito, qualora il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, occorre effettuare, preventivamente, la richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. – Via Yser n. 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), per conoscere gli importi dei sinistri pagati a titolo definitivo.

Puoi mantenere la classe di merito quando cambi il veicolo e questo è intestato al medesimo proprietario oppure al socio di una società di persone o, in caso di comunione dei beni, al coniuge.

Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

L’attestato di rischio è un documento indispensabile per assicurare i veicoli, dato che contiene i dati del veicolo e dell’assicurato, la storia degli incidenti e la classe di bonus malus.
A partire dal 1° agosto 2018 l’attestato di rischio è diventato dinamico consentendo il recupero delle informazioni sugli incidenti non denunciati o denunciati in ritardo, spesso dopo oltre un anno rispetto a quanto sono accaduti (sinistri tardivi) permettendo alle compagnie di avere maggiori informazioni.

Puoi visualizzare l’attestato di rischio nella tua Area Riservata del sito realemutua.it o riceverlo via email compilando il form o facendone richiesta in qualsiasi altro modo alla tua Agenzia.

In caso di incidente invia o porta al più presto la denuncia di sinistro in Agenzia o alla sede di Reale Mutua (via Corte d’Appello 11, 10122 Torino) o telefona alla Centrale Operativa Sinistri, al numero verde 800 092 092. Tramite la Centrale Operativa Sinistri puoi conoscere anche la carrozzeria fiduciaria a te più vicina, alla quale potrai rivolgerti per la riparazione dei danni subiti dal tuo veicolo, usufruendo delle condizioni di miglior favore a te riservate.

Per avere tutte le informazioni e le istruzioni pratiche, consulta l’opuscolo “Cosa fare in caso di incidente” oppure chiamaci (vai alla pagina CONTATTI).

Se l’incidente è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, oppure in quello della Repubblica di San Marino o dello Stato del Vaticano, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata all’Ufficio Centrale Italiano – UCI (corso Sempione 39, 20145 Milano – tel. 02 349681 – fax 02 34968230 – www.ucimi.it) tramite raccomandata AR.

La richiesta deve essere completa di tutti i dati dell’assicurato e del responsabile dell’incidente (nazionalità, nome, cognome, nome della compagnia di assicurazione se conosciuta, copia della carta verde del veicolo se disponibile, indicazione dell’autorità intervenuta sul luogo dell’incidente, copia della constatazione amichevole, codice fiscale del danneggiato, indicazione del luogo e del giorno in cui il veicolo è disponibile per la perizia. In caso di lesioni personali: certificati medici, età, professione e reddito del danneggiato).

L’Ufficio Centrale Italiano può trattare direttamente la richiesta danni oppure incaricare il corrispondente in Italia della compagnia di assicurazione straniera del responsabile. In ogni caso l’UCI informa il danneggiato della propria attività, in genere tramite lettera raccomandata.

L’iter della richiesta danni e del relativo risarcimento è regolato dalla legge italiana (Codice delle Assicurazioni Private).

In caso di necessità mettiti in contatto con noi: CONTATTI

E’ possibile instaurare un giudizio civile nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano – UCI e del responsabile straniero, proprietario e/o conducente del veicolo estero, domiciliato per legge presso lo stesso Ufficio Centrale Italiano (corso Sempione 39, 20145 Milano).

E’ importante precisare che, nel notificare presso l’Ufficio Centrale Italiano la citazione o il ricorso, nei casi previsti dall’art. 3 della legge 2006/102, e’ necessario rispettare termini di comparizione più lunghi rispetto a quelli ordinari (art. 163 bis comma 1° e art. 318 comma 2° del codice di procedura civile). Questo perche’ l’art. 126 comma 3° del Codice delle Assicurazioni Private ha triplicato i termini di comparizione in giudizio dell’Ufficio Centrale Italiano e dei responsabili stranieri domiciliati presso lo stesso ufficio.

Quindi, in caso di giudizio davanti al giudice di pace devono trascorrere almeno 90 giorni dalla data della notifica dell’atto alla data della prima udienza di comparizione delle parti, pena l’annullamento della citazione e/o del ricorso.

Nei giudizi davanti al tribunale il termine e’ 180 giorni.

Se il mandatario non formula un’offerta o non illustra i motivi per cui non è possibile presentare una proposta di risarcimento entro il termine di tre mesi dalla ricezione della richiesta danni, è possibile chiedere l’intervento dell’organismo di indennizzo, che in Italia è la Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa, via Yser 14, 00198 Roma.

In caso di danni al veicolo assicurato non causati dalla circolazione (atti vandalici, tentativo di furto, etc.) e in caso di furto è importantissimo denunciare quanto prima il fatto alle Autorità.

È necessario e utile denunciare il sinistro anche in Agenzia entro 3 giorni da quando si è verificato: la nostra collaborazione ti è utile per compilare una denuncia di sinistro completa e corretta, comprensiva della documentazione necessaria per una celere liquidazione.

In caso di sinistro all’estero è sempre necessario presentare la denuncia all’Autorità locale e, in caso di furto totale, al rientro in Italia presentare la denuncia anche presso le Autorità italiane.

In caso di furto del veicolo, l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni prevede che il contratto di assicurazione RC Auto cessi i suoi effetti a partire dal giorno successivo a quello in cui è stato denunciato il furto alle Autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto.

Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente.

Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.

Per avere assistenza, anche dopo il verificarsi dell’incidente e l’avvio della procedura di risarcimento dei danni, devi rivolgerti in Agenzia (CONTATTI). Se il tuo sinistro è stato denunciato tramite la Centrale Operativa Sinistri, chiama il numero verde 800 092 092, tutti i giorni, senza limiti di orario.

Per richiedere il risarcimento dei danni subiti puoi rivolgerti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia assicuratrice estera del responsabile del sinistro.

Per conoscerne il nome, puoi rivolgerti al Centro di Informazione Italiano, che ha il compito di fornire informazioni agli aventi diritto al risarcimento a seguito di un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza causato dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati e assicurati in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo.

Nella sezione dedicata sul sito del Centro di Informazione Italiano puoi trovare e scaricare gli appositi modelli di richiesta da inviare preferibilmente a mezzo fax e/o mail a:

Consap Spa – Centro di Informazione Italiano
Fax: +39 06 8579 6270
E-mail: richieste.centro@consap.it

Per ogni informazione, consulta il sito Internet www.consap.it

Torna su
03.
polizze vita e non solo...

Risparmi e Investimenti

Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l’entità della prestazione assicurata dipende dal valore delle quote di fondi in cui vengono investiti i premi versati dal Cliente, al netto dei caricamenti e della parte destinata alla garanzia del caso di premorienza dell’Assicurato.

Ciascun fondo assicurativo si distingue per profilo finanziario e risponde a diverse propensioni al rischio e a differenti obiettivi temporali di investimento.

Il contraente della polizza può scegliere di investire il proprio premio in uno o più Fondi, operando, nel corso della durata, trasferimenti totali o parziali di quote da un fondo ad un altro (switch).

Il valore unitario delle quote dei singoli fondi è valorizzato settimanalmente e pubblicato giornalmente su Il Sole 24 Ore; il Contraente può, pertanto, seguire costantemente l’andamento del proprio investimento.

Inoltre, è possibile consultare le quotazioni direttamente sul nostro sito internet.

Di questa tipologia di prodotti fanno parte le polizze ProfiloReale e Spazio Reale.

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dal valore di una obbligazione strutturata, il cui rendimento è collegato a uno o più indici azionari, panieri di azioni, o altri valori di riferimento.

Sono prodotti a premio unico e, in quanto collegati all’emissione di una obbligazione, possono essere offerti al pubblico:

  • per un arco di tempo limitato (fino alla data di emissione dell’obbligazione)

  • per un ammontare massimo complessivo (detto plafond) predeterminato.

I contratti di tipo tradizionale attualmente commercializzati da Reale Mutua prevedono, alla scadenza contrattuale, l’erogazione di una prestazione (capitale o rendita vitalizia) rivalutata annualmente.

Questi contratti offrono, oltre a una prestazione in caso di premorienza dell’Assicurato:

  •  il consolidamento delle prestazioni annualmente maturate

  •  la garanzia di una rivalutazione annuale minima, riconosciuta anno per anno oppure alla scadenza.

Per poter assolvere a queste condizioni, Reale Mutua ha costituito alcuni fondi interni all’impresa, a gestione separata, a garanzia delle obbligazioni contratte con le singole polizze. Tali fondi sono investiti per la maggior parte in titoli di stato e obbligazioni.

La rivalutazione è annualmente applicata ai premi investiti, cioè ai premi versati al netto delle tasse, delle spese di emissione della polizza, dei caricamenti e della parte di premio destinata alla garanzia del caso di premorienza dell’Assicurato.

I meccanismi di rivalutazione delle prestazioni (capitale o rendita) e dei premi sono indicati nelle condizioni di ciascun prodotto.

Di questa tipologia di prodotti fanno parte FuturoReale, Crescita Reale e Crescita Reale Premi Ricorrenti.

Nell’ambito delle polizze di tipo tradizionale rientrano anche le forme temporanee di puro rischio, appartenenti al programma Valore Vita, che sono esclusivamente finalizzate a garantire ai Beneficiari un capitale in caso di premorienza dell’Assicurato.

In molti modi; attraverso una lettera, per esempio. Infatti, per le polizze di tipo tradizionale, come per esempio, Valore Vita, Futuro Reale o Crescita Reale, annualmente è inviata al Contraente una lettera di rivalutazione indicante i valori aggiornati del premio e della prestazione.

Per le polizze di tipo unit linked o index linked, invece, la lettera riepilogativa è inviata al Contraente semestralmente e riporta i valori aggiornati delle quotazioni dei fondi o delle obbligazioni a cui gli investimenti di tutti i contratti ad alto contenuto finanziario sono collegati.

Inoltre, è possibile consultare le quotazioni anche sui principali giornali finanziari, come Il Sole 24 Ore, finanza e mercati – fondi assicurativi.

Infine, c’è la possibilità di seguire l’andamento delle quotazioni direttamente nel sito internet di Reale Mutua, e di accedere (tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 21.00) al servizio di consultazione online riservato ai nostri clienti. In questo modo risulta molto semplice esaminare la composizione del proprio risparmio assicurativo e ricordarsi delle scadenze relative a ciascun contratto in corso, ma anche, per esempio, sapere con esattezza l’ammontare del capitale o conoscere nel dettaglio il numero delle quote acquistate e il loro valore.

Sì, è vero: le somme corrisposte dalla Società al contraente o al beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare.

No, come prevede l’art. 1920 del Codice Civile, i capitali assicurati non rientrano nell’asse ereditario.

Quale Contraente di una polizza vita, puoi effettuare la richiesta di riscatto in Agenzia. Provvederemo ad inoltrare la richiesta alla sede Reale Mutua.

È possibile conoscere il valore liquidabile direttamente in Agenzia, grazie ad un collegamento on line con la sede siamo in grado di fornirti immediatamente un prospetto aggiornato sulla situazione complessiva del contratto.

La maggior parte dei prodotti vita tradizionali permette al Contraente di ottenere un prestito nei limiti di quanto stabilito dal contratto stesso.

In molti casi e per importi non particolarmente rilevanti (massimo 15.494,00 €) il prestito è ottenibile direttamente in Agenzia all’atto della richiesta, grazie ad un collegamento on line tra Agenzia e sede Reale Mutua.

Gli oneri deducibili sono quelli che si deducono direttamente dal reddito, prima ancora del calcolo delle imposte.

Quindi una spesa deducibile comporta la riduzione del reddito imponibile per l’intero ammontare della cifra in questione​; su di essa non si pagherà l’aliquota IRPEF, alla quale è sottoposto ogni scaglione di reddito.

Gli oneri detraibili sono quelli che si detraggono dall’imposta già calcolata.

Quindi una spesa detraibile comporta una riduzione delle imposte da versare equivalente ad una percentuale fissa della spesa sostenuta, qualunque sia il reddito dichiarato.

Torna su
04.
in caso di infortunio o malattia

Tutela della persona

In caso di infortunio devi dare avviso scritto in Agenzia, oppure alla sede della società, nel minor tempo possibile.

La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio, luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato e deve inoltre essere integrata con il certificato medico sulla natura delle lesioni, con relativa prognosi circa la ripresa dell’attività lavorativa.

Successivamente dovrai inviarci i certificati medici relativi al decorso delle lesioni.

Se il certificato di guarigione definitiva attesterà la presenza di postumi di invalidità permanente, sarai invitato dalla società a recarti presso un medico legale fiduciario Reale Mutua che indicherà al liquidatore incaricato i termini corretti dell’indennizzo.

Esistono tre tipologie di polizze malattia sul mercato.

Polizze indennitarie

Assicurano il pagamento di diarie di degenza per ogni pernottamento in strutture sanitarie pubbliche o private, indipendentemente dalle spese sostenute dall’Assicurato oppure indennizzi forfettari in caso di intervento chirurgico in funzione della complessità dello stesso. Esistono inoltre sia diarie da convalescenza post ricovero sia diarie attive in caso di impossibilità a svolgere, causa malattia, la propria attività quotidiana anche se non c’è stato ricovero. Le polizze indennitarie commercializzate da Reale Mutua sono:

  • Realmente Protetti (che, oltre a offrire altre garanzie, consente all’Assicurato di poter scegliere anche soltanto la forma indennitaria)
  • Tris Reale, Sezione Malattie
  • Realmente In Salute Forever
  • Realmente In Salute
  • Family Care
  • Salute Facile Wellness (nelle versioni Basic e Plus)
  • Realmente In Salute POP
  • Scudo Reale
  • Re Attiva

Polizze invalidità permanente da malattia

Garantiscono un capitale allo stabilizzarsi di una situazione patologica, valutata con meccanismi tabellari.
Le polizze rispondenti a queste caratteristiche commercializzate da Reale Mutua sono:

Sistema Salute Invalidità Permanente da Malattia (dedicata alle collettività)
Realmente Protetti (dedicata a persone e famiglie).


Polizze rimborso spese 

Sono le forme più complete; garantiscono infatti il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico. La polizza rimborso spese nel catalogo di Reale Mutua è Realmente in Salute Forever. Consente all’Assicurato di farsi curare usufruendo del circuito di cliniche e medici convenzionati senza dover “pagare il conto” alla dimissione.

  •  Long Term Care (LTC)

La Long Term Care ti garantisce un supporto economico (una rendita vitalizia ed eventualmente un capitale) per affrontare le situazioni di bisogno legate alla perdita dell’autosufficienza. La polizza Long Term Care nel catalogo di Reale Mutua è Assicurarsi Reale

Le “carenze” stabiliscono a partire da quando le garanzie hanno effettivamente inizio sia per le patologie non note sia per la gravidanza e le eventuali complicanze.

Per quanto riguarda le polizze ‘infortuni’, la validità della copertura inizia a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato stipulato il contratto assicurativo.

No, sarebbe una clausola vessatoria vietata dalla normativa italiana.

È un termine utilizzato nelle polizze malattie rimborso spese nel caso in cui l’Assicurato sia ricoverato in struttura pubblica e il ricovero sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale; in questo caso, nonostante l’Assicurato non abbia sostenuto in proprio alcuna spesa, la società riconosce comunque una diaria per ogni pernottamento.

Per valutare l’invalidità permanente in seguito ad un infortunio e quindi quantificare l’indennizzo spettante all’Assicurato, si fa riferimento ad una tabella di valutazione contenuta in polizza. La tabella riporta la descrizione delle menomazioni ed i corrispondenti valori, espressi in percentuale, della lesione subita.

Si tratta di criteri definiti in polizza e che si discostano da quelli utilizzati dall’INAIL per determinare i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa.

La valutazione e l’accertamento del grado di invalidità è effettuata da un medico legale in base alle visite all’assicurato ed all’esame della documentazione medica redatta dopo l’infortunio.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Puoi usufruire della detrazione fiscale (nei limiti previsti dalla norma vigente) nei seguenti casi:

Garanzie infortuni:

  • garanzia morte: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

  • garanzia invalidità permanente:
    – parziale detraibilità, nei limiti precedentemente indicati, per la componente di premio relativa alla copertura della invalidità permanente non inferiore al 5%

  • garanzia invalidità permanente grave: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

  • garanzia rendita vitalizia: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

  • altre garanzie: premio non detraibile

Garanzie malattie:

  • garanzia invalidità permanente: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

  • garanzia rendita vitalizia: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

  • altre garanzie: premio non detraibile.

Torna su
05.
casa e dintorni

Tutela dei beni

Per più di un motivo. Innanzitutto la polizza condominiale potrebbe essere parziale e di conseguenza prevedere solo alcune garanzie o potrebbe essere caratterizzata da alte franchigie o scoperti. Inoltre potrebbe risultare insufficiente ad assicurare il reale valore dell’immobile o potrebbe non essere operativa perché magari, per qualsivoglia motivo, il premio non è stato pagato. Infine, particolare non indifferente, quando si stipula una polizza specifica per la propria abitazione è possibile assicurarne anche il contenuto, tutelarsi contro i furti e salvaguardare la responsabilità civile del capofamiglia contro le richieste di risarcimento danni.

È necessario assicurare la casa per il valore di ricostruzione a nuovo calcolato al momento della stipula della polizza. Questo valore dovrà essere adeguato con il passare del tempo. Una sottostima del valore di ricostruzione a nuovo comporta risarcimenti inferiori in caso di sinistro.

Sottoscrivendo una polizza indicizzata l’adeguamento viene applicato automaticamente.

La regola proporzionale, prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, richiede che le somme assicurate o il valore complessivo per ogni categoria di beni indicata in polizza devono corrispondere al valore effettivo dei beni assicurati.

Se si verifica un sinistro e la somma assicurata risulta essere inferiore al valore effettivo dei beni, la regola proporzionale comporta una proporzionale riduzione dell’indennizzo.

Questo meccanismo ha naturalmente un riflesso nel calcolo del premio: il premio pagato è infatti calcolato sul valore dichiarato dall’assicurato.

Per questo motivo è buona norma assicurare il valore di ricostruzione a nuovo di cui si accennava nella risposta precedente.

È una forma di assicurazione per la quale la società assicuratrice, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale.

In caso di sinistro devi dare avviso scritto in Agenzia, o direttamente alla sede della società, entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza precisando le circostanze e l’importo approssimativo del danno.

Entro i 5 giorni successivi alla denuncia, occorre inviare una distinta dettagliata dei beni danneggiati o asportati con l’indicazione del loro rispettivo valore.

In caso di furto, nello stesso termine dei 5 giorni successivi, devi sporgere denuncia alla Polizia o ai Carabinieri e consegnarci o inviarci l’originale.

Per concludere dovrai conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno e dare la dimostrazione dell’effettiva consistenza del danno stesso, tenendo inoltre a disposizione tutti i documenti utili e qualsiasi altro elemento di prova.

È una formula assicurativa particolarmente indicata quando si intendono assicurare oggetti di particolare valore artistico (oggetti preziosi, collezioni, etc). Serve a evitare che in caso di danno vi sia diversità di valutazione sull’entità dello stesso.

Occorre elencare dettagliatamente le cose assicurate, indicando il relativo valore per ciascuna di esse detto valore sarà accettato preventivamente dalle parti e contrattualizzato.

Torna su
Il nostro sito web utilizza cookies di terze parti. Nessuno di questi ha accesso ai tuoi dati. Leggi attentamente la sezione "POLICY PRIVACY". Procedendo con la navigazione, accetti le condizioni.
POLICY PRIVACY